Skip to main content

Successivo pagamento del terzo pignorato al creditore pignorante – Cass. n. 621/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione - Espropriazione presso terzi - Fallimento del debitore esecutato - Successivo pagamento del terzo pignorato al creditore pignorante - Azione di ripetizione - Prescrizione - Decorrenza.

 

In tema di ripetizione dell'indebito, il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di "debitor debitoris", versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto a ottenere da quest'ultimo la restituzione di quanto corrisposto, ma il termine di prescrizione della relativa azione decorre dalla data del pagamento, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che, su domanda del curatore, pronunci l'inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento stesso, avendo quest'ultima natura meramente dichiarativa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 621 del 11/01/2022 (Rv. 663685 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2935, Cod_Proc_Civ_art_553

 

Corte

Cassazione

621

2022