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Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – Cass. n. 31531/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - istanza del p.m. - Reclamo ex art. 18 l.fall. - Effetto devolutivo - Limiti - Differenza con il reclamo ex art. 22 l.fall.

 

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall. deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorchè non sia richiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 l.fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della "res iudicanda".

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31531 del 03/11/2021 (Rv. 662737 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345

 

Corte

Cassazione

31531

2021