Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - azione revocatoria ordinaria - Cessione di contratto effettuata dal fallito - Azione revocatoria del curatore fallimentare - Accoglimento - Esercizio delle facoltà previste dall'art. 72 l.fall. - Esclusione - Fondamento.
In tema di fallimento, il curatore che abbia esercitato con successo l'azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) della cessione del contratto, già facente capo al fallito, non può esercitare le facoltà previste dall'art. 72 l.fall. in relazione alla posizione contrattuale originaria, poiché l'accoglimento dell'azione revocatoria non restituisce al fallimento la pienezza della posizione negoziale ceduta, ma attribuisce la sola ed esclusiva legittimazione a procedere alla sua liquidazione.
Corte di Cassazione, Sez.1 - , Sentenza n. 23485 del 26/08/2021 (Rv. 662314 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2902
Corte
Cassazione
23485
2021