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Rivendicazione, restituzione, separazione di cose – Cass. n. 13511/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Fallimento - Rivendica di beni mobili - Denaro accreditato mediante bonifico bancario - Intervenuta confusione con il patrimonio del fallito - Conseguenze - Fattispecie.

In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui il creditore affermava di aver effettuato un bonifico, in favore della società poi fallita, per mero errore).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13511 del 18/05/2021 (Rv. 661453 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_210, Cod_Civ_art_0812