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Concordato preventivo - Provvedimenti autorizzatori ex art. 169-bis l. fall. – Cass. n. 14361/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Provvedimenti autorizzatori ex art. 169-bis l. fall. - Omessa pronuncia - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di concordato preventivo, i provvedimenti di autorizzazione emessi dal giudice delegato o dal tribunale sono atti di volontaria giurisdizione, strumentali all'espletamento delle rispettive funzioni tutorie, di controllo e direzione della procedura e, pertanto, intrinsecamente privi di portata e contenuto decisori tali da incidere su diritti soggettivi degli eventuali interessati; in particolare, deve escludersi che siano impugnabili i provvedimenti assunti a norma dell'art. 169- bis l.fall., o l'omessa pronuncia su di essi, in quanto assorbiti dalla pronuncia d'inammissibilità del concordato, alla luce dell'interesse prevalente a verificare prima ed a porre fine poi ad un iter concordatario divenuto inutile per il difetto dei presupposti ex artt. 160 e 161 l. fall. della proposta stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14361 del 25/05/2021 (Rv. 661578 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_097, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_087