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Impugnazione dei crediti ammessi – Cass. n. 9464/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - Ricorso ex art. 98 l. fall.- Deposito documentazione attestante tempestività del ricorso - In forma cartacea anziché digitale - Inammmissibilità - Esclusione - Principio del raggiungimento dello scopo.

In tema di impugnazione dello stato passivo ex art. 98 l. fall., ancorché la prova della tempestività del ricorso debba essere obbligatoriamente resa con modalità telematiche, il ricorso medesimo non incorre nella sanzione dell'inammissibilità qualora in virtù dell'irrituale produzione di documenti in forma cartacea possa reputarsi comunque assicurato ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. il raggiungimento dello scopo, rappresentato dalla costituzione di un contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è stata instaurata.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9464 del 09/04/2021 (Rv. 661178 - 02)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_206, Cod_Proc_Civ_art_156