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Fallimento - Rivendica di denaro – Cass. n. 2737/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Rivendica di denaro ex art. 103 l.fall. - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Il denaro, al pari degli altri beni fungibili, può essere rivendicato ai sensi dell'art. 103 l.fall., ove la consegna sia stata eseguita in virtù di un titolo che non prevedeva la facoltà d'uso da parte del depositario e la conservazione sia stata effettuata per massa separata, pur con mescolanza di beni dello stesso genere appartenenti ad altri soggetti, poiché la natura fungibile dei beni non è di ostacolo alla restituzione, che deve avvenire non rispetto alle stesse cose ("idem corpus") ma con riferimento a cose di coincidente genere, qualità e quantità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2737 del 05/02/2021 (Rv. 660560 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1782, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_210, Cod_Civ_art_0939