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Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza – Cass. n. 639/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza - Domanda di concordato preventivo- Dichiarazione d'inammissibilità - Prededucibilità - Esclusione.

In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha assistito il debitore non gode della prededuzione cd. "funzionale" ex art. 111, comma 2, l. fall., ove la procedura sia stata definita con un decreto d'inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, c.2 legge fall., essendo necessario che via sia una procedura effettivamente aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 639 del 15/01/2021

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_090

corte 

cassazione

639

2021