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Apertura del procedimento di revoca dell'ammissione – Cass. n. 27936/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Ammissione alla procedura - Apertura del procedimento di revoca dell'ammissione - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

Nel concordato preventivo in caso di rinuncia alla domanda dopo l'apertura del procedimento di revoca di cui all'art. 173 l.fall., il P.M. ha sempre il potere di formulare, prima che il tribunale dichiari l'improcedibilità, la richiesta di fallimento, in quanto la detta rinunzia, senza determinare la cessazione automatica del procedimento concordatario, non elimina il potere di iniziativa del P.M. fondato sulla ravvisata esistenza di atti di frode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto che per effetto della rinuncia alla domanda di concordato e della conseguente cessazione della procedura concordataria, fosse venuta meno la legittimazione del P.M. all'istanza di fallimento).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27936 del 07/12/2020

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_106, Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070

corte

cassazione

27936

2020