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Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei documenti - Cass. n. 25663/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei documenti - Sufficienza - Documentazione già prodotta dal creditore nella fase di insinuazione al passivo - Acquisizione d'ufficio dal fascicolo della procedura - Necessità.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso é custodito.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25663 del 13/11/2020 (Rv. 659596 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 93 = Dlgs_14_2019_art_201), (Legge Falliment. art. 98 = Dlgs_14_2019_art_206), (Legge Falliment. art. 99  = Dlgs_14_2019_art_207)

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2020