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Concordato preventivo - Piano concordatario - Cass. n. 26568/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Piano concordatario - Contenuto - Domanda di autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti ex art. 169-bis l.fall. - Rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto - Necessità - Violazione - Conseguenza - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, il giudice, ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda, è tenuto, in linea con i principi della normativa unionale in tema di ristrutturazione preventiva, a verificare che il debitore, nel formulare un piano che contempli l'autorizzazione allo scioglimento dal contratto pendente, a norma dell'art. 169-bis l.fall., abbia agito conformemente ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in modo da evitare che ne derivi un ingiusto pregiudizio a carico dell'altro contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario. (Fattispecie relativa ad uno scioglimento del contratto preliminare di vendita in cui, prima del deposito del ricorso ex art. 161 l.fall., il promissario acquirente aveva già versato l'intero prezzo, aveva conseguito la detenzione dell'immobile ed aveva promosso un giudizio ex art. 2932 c.c., subendo una quantificazione dell'indennizzo in misura corrispondente alla mera restituzione del prezzo versato, oggetto di falcidia concordataria nella misura dell'85%).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26568 del 23/11/2020 (Rv. 659745 - 04)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 161= Dlgs_14_2019_art_044), (Legge Falliment. art. 169_2 = Dlgs_14_2019_art_097), Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_1375

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