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Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione – Cass. n. 24157/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. - Opponibilità allo stato passivo - Esclusione - Opponibilità alla massa fallimentare di spese per l' ipoteca giudiziale - Esclusione .

Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che non sono ammissibili al passivo neanche le spese sostenute per l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al predetto decreto ingiuntivo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24157 del 30/10/2020 (Rv. 659415 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_145, Cod_Proc_Civ_art_647, Dlgs_14_2019_art_201

corte

cassazione

24157

2020