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Dichiarazione di fallimento  - legittimazione attiva – Cass. n. 21144/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - annullamento e risoluzione - Difetto di legittimazione a promuovere la dichiarazione di fallimento - Tardività dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione- Fondamento- Fattispecie.

Il difetto di legittimazione attiva ad instare per la dichiarazione di fallimento è tardivamente eccepito qualora, ancorché conosciuto (se del caso in conseguenza dell'approvazione dello stato passivo), non sia stato tempestivamente sollevato con il reclamo ex art. 18 l. fall., ma affidato a successive note; né tale difetto è rilevabile d'ufficio qualora sussista una anteriore statuizione implicita del tribunale fallimentare su cui si sia formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva ravvisato siffatta statuizione implicita sulla "legitimatio ad causam" dei creditori, altresì osservando che la relativa questione non era stata neppure oggetto di contestazione).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21144 del 02/10/2020 (Rv. 658980 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053

corte

cassazione

21144

2020