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Opposizione allo stato passivo - eccezioni proponibili dal curatore – Cass. n. 21490/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Nuove eccezioni proponibili dal curatore - Preclusione di cui all'art. 345 c. p. c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatola, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21490 del 06/10/2020 (Rv. 659272 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207

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cassazione

21490

2020