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Giudicato interno nella procedura di accertamento del passivo – Cass. n. 22954/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Riparto fallimentare - Giudicato interno nella procedura di accertamento del passivo - Sussistenza - Estensione - Graduazione della prelazione - Esclusione - Fondamento.

Il cd. giudicato endofallimentare ex art. 96, comma 5, l.fall. riguarda solo l'"an" il "quantum" e l'eventuale esistenza di un titolo di prelazione, non già la graduazione dei vari privilegi accertati, poiché - specie dopo la soppressione, con il d.lgs. n. 169 del 2007, dell'onere per il creditore istante di indicare, oltre all'eventuale titolo di prelazione, anche la "graduazione del credito" - il giudice delegato non è tenuto ad accertare l'eventuale collocazione privilegiata del credito in modo "comparativo", cioè graduando i crediti secondo l'ordine delle prelazioni stabilite dagli artt. 2777 e ss. c.c., attività che resta invece riservata alla successiva fase del riparto.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22954 del 21/10/2020 (Rv. 659117 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_201

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22954

2020