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Fallimento ed altre procedure concorsuali – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7311 del 16/03/2020 (Rv. 657557 - 01)

Prosecuzione dell'attività d'impresa - Affitto di azienda - Rilevanza "ex se" - Esclusione - Accertamento di fatto - Necessità.

Ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto dell'azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto di azienda e prosecuzione dell'impresa, la quale va positivamente accertata dal giudice del merito.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7311 del 16/03/2020 (Rv. 657557 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2555, Cod_Civ_art_2562, Cod_Civ_art_1615, Dlgs_14_2019_art_001, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_033