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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2454 del 04/02/2020 (Rv. 657225 - 01)

Spedizioniere doganale - Ricezione dall'importatore di somme per il pagamento dei tributi doganali - Dilazione - Successivo inadempimento - Escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e surroga dei garanti nei confronti dell'importatore - Credito di quest'ultimo nei confronti dello spedizioniere dichiarato fallito - Ammissione al passivo in via chirografaria - Necessità - Fondamento.

Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali).

In tema di accertamento del passivo, il credito vantato dall'importatore nei confronti dello spedizioniere doganale dichiarato fallito che, ricevute dall'importatore le somme necessarie al pagamento dei tributi, poi non ne abbia curato il pagamento, così provocando l'escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e la surroga dei garanti nei confronti dell'importatore, non gode del privilegio ex art_ 2752 c.c., perché lo spedizioniere, ancorché legittimato al pagamento dei tributi doganali, è solo un mandatario dell'importatore, il quale è l'unico soggetto passivo del rapporto tributario e quindi non ha rivalsa o regresso nei confronti dello spedizioniere, né può agire surrogandosi all'Erario.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2454 del 04/02/2020 (Rv. 657225 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1203, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1719, Cod_Civ_art_2752, Dlgs_14_2019_art_204

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

PASSIVITA' FALLIMENTARI

AMMISSIONE AL PASSIVO