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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - domanda – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3015 del 10/02/2020 (Rv. 657045 - 01)

Credito derivante da contatto di mutuo - Onere della prova - Ripartizione - Criteri - Accertamento del capitale residuo - Prova della risoluzione - Esclusione - Fondamento.

Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore) ha l'onere di provare il pagamento delle rate di mutuo scadute prima della dichiarazione di fallimento, atteso che le rate successive, agli effetti del concorso, si considerano scadute alla data della sentenza dichiarativa, a norma dell'art_ 55, comma 2, l.fall.: non è, dunque, necessario, per l'accertamento del capitale residuo, provare la risoluzione del contratto, che rileva solo ai fini degli interessi di mora.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3015 del 10/02/2020 (Rv. 657045 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1815, Dlgs_14_2019_art_154, Dlgs_14_2019_art_201, Cod_Civ_art_2697

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

FALLIMENTO

PASSIVITA' FALLIMENTARI