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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11366 del 10/05/2018 (Rv. 64858

Opposizione allo stato passivo - Termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Fattispecie.

L'opposizione allo stato passivo può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salvo che l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale. Infatti, l'assimilazione dell'istituto ai rimedi impugnatori cede solo a fronte di ulteriori esigenze di specialità e di autonomia della procedura concorsuale che trovino nella relativa disciplina apposita e distinta regolamentazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo di un creditore poiché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ritenendo irrilevante che la comunicazione formale della sua esclusione fosse pervenuta a due anni di distanza dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, essendo il creditore già a conoscenza della procedura concorsuale).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11366 del 10/05/2018 (Rv. 648584 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206Dlgs_14_2019_art_207