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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16856 del 26/06/2018 (Rv. 649538 - 01)

Atti di frode - Nozione - Fatti non adeguatamente e compiutamente esposti - Occultamento di situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori - Inclusione - Fattispecie.

In tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, si configurano come atti di frode le condotte del debitore idonee ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori, ossia tali che qualora conosciute avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo in precedenza ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Rientrano, peraltro, tra i fatti "accertati" dal commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 173 l. fall., non solo quelli "scoperti" perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, i quali, ancorché annotati nelle scritture contabili, rivelino una valenza decettiva per i creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte territoriale, che aveva qualificato come atto di frode il silenzio serbato nella proposta concordataria e nel piano annesso – ancorché essa fosse annotata nelle scritture contabili – su un’operazione di scissione patrimoniale, effettuata dalla debitrice già insolvente e consistita nel conferimento di immobili a una società controllata e nella successiva cessione di quote ad un terzo).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16856 del 26/06/2018 (Rv. 649538 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_090Dlgs_14_2019_art_106