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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 9610/2018

Rimesse in conto corrente bancario - Azione revocatoria - Indicazione dei singoli versamenti - Necessità - Esclusione - Indeterminatezza dell'oggetto e della "causa petendi" - Domanda - Nullità - Esclusione.

Non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della "causa petendi", ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c. la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse in conto corrente bancario, benché priva dell'indicazione dei singoli versamenti solutori, qualora (come nella specie) siano specificamente indicati i conti correnti e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate su quei conti in un determinato periodo di tempo (con indicazione anche dell'importo globale delle stesse), essendo sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9610 del 18/04/2018 (Rv. 648278 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Proc_Civ_art_163_3, Cod_Proc_Civ_art_164_4

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