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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27123 del 25/10/2018 (Rv. 651308 - 01)

Decreto del tribunale che provvede sul compenso del curatore - Ricorso straordinario per cassazione - Termine - Decorrenza - Dalla data di comunicazione o notificazione d’ufficio - Precedente comunicazione fornita dal curatore - Irrilevanza.

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere. Ne consegue che, in quanto funzionale alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, essa non può trovare un equipollente nella conoscenza di fatto, "aliunde" acquisita, del provvedimento stesso, ad esempio perché comunicato dal curatore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27123 del 25/10/2018 (Rv. 651308 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327