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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 (Rv. 656272 - 02)

Decreto del giudice delegato di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l.fall. - Legittimazione al reclamo del creditore ipotecario - Sussistenza - Mancata opposizione alla proposta concordataria - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di liquidazione dell'attivo nella procedura di concordato preventivo, il creditore ipotecario, ancorché non si sia opposto all'approvazione della proposta, ha interesse ad agire in reclamo avverso il decreto del giudice delegato di cancellazione di un'ipoteca iscritta su un immobile a suo favore, ex art. 108, comma 2, l.fall., al fine di verificare la legittimità della cancellazione con riferimento tanto all'alienazione del bene nell'ambito dell'attività di vendita prevista dall'art. 182, commi 4 e 5, l.fall., nel testo applicabile "ratione temporis", e alla correlata legittimazione del liquidatore giudiziale ad operare in tal senso, quanto al ricorrere delle condizioni relative all'avvenuta riscossione del prezzo.

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 (Rv. 656272 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100Dlgs_14_2019_art_217, Dlgs_14_2019_art_098, Dlgs_14_2019_art_102, Dlgs_14_2019_art_100, Dlgs_14_2019_art_109, Dlgs_14_2019_art_110