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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019 (Rv. 655291 - 01)

Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Termine a difesa per l'opponente - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica; in tal caso peraltro, e solo in relazione ai contenuti e termini dell'eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale di inammissibilità della produzione documentale sull'esistenza, entità e rango del credito insinuato, richiesta dall'opponente, in quanto estranea al tema dei controcrediti introdotto con l'eccezione del curatore).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019 (Rv. 655291 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_202, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207