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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24589 del 02/10/2019 (Rv. 655338 - 02)

Riscossione dei crediti previdenziali - Fallimento del debitore - Estratto di ruolo - Sufficienza - Avviso di addebito - Equipollenza.

Ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito dell'accertamento del passivo ex artt. 92 e ss. l.fall., nel cui ambito la relativa domanda di ammissione è proponibile in base al mero estratto di ruolo (da integrare con la produzione dei documenti giustificativi, in ipotesi di contestazione da parte del curatore), senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento. All'estratto di ruolo può ritenersi equivalente l'avviso di addebito emesso dall'INPS avendo lo stesso efficacia di titolo esecutivo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24589 del 02/10/2019 (Rv. 655338 - 02)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_200, Dlgs_14_2019_art_201