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Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 03)

Condizioni - ordine pubblico italiano: non contrarietà - Sentenza straniera di condanna nei confronti di società ammessa a procedura concorsuale - Contrarietà all'ordine pubblico derivante dalla necessità di ricorrere al procedimento di ammissione al passivo - Esclusione – Ragioni 

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo -  In genere.

Il procedimento di accertamento dello stato passivo non costituisce l'unica modalità consentita per accertare eventuali ragioni di credito ammesse ad una procedura concorsuale. Ne cosnegue che non è contraria all'ordine pubblico la sentenza straniera che accerti tale credito al di fuori della cognizione del giudice fallimentare, e ciò sia avuto riguardo alla disciplina nazionale - che conosce più di un caso in cui la decisione sull'esistenza e l'entità del credito sia devoluta alla giurisdizione di altri giudici (ad es. il giudice tributario, quello amministrativo e la Corte dei conti) - sia in relazione alla disciplina europea di cui al Reg. (UE) 848/2015 che - non contenendo alcuna disposizione vincolante per gli Stati membri in tema di verifica dei crediti, e rinviando alla disciplina dello Stato di provenienza - non esprime principi irrinunciabili che impongano a tutela della "par condicio creditorum" necessariamente l'accertamento dei crediti in sede concorsuale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 03)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_202, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204