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Accertamento del passivo

Fallimento - Accertamento del passivo Dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. N. 5 del 2006 - Stato passivo - Opposizione - Disciplina applicabile - Disposizioni anteriori - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione avverso la decisione del tribunale - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28885 del 27/12/2011

Fallimento - Accertamento del passivo
Dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Stato passivo - Opposizione - Disciplina applicabile - Disposizioni anteriori - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione avverso la decisione del tribunale - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28885 del 27/12/2011

Qualora il fallimento sia stato dichiarato anteriormente al 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.5 del 2006), la procedura è regolata dalla antecedente normativa, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.lgs. citato, essendo la pendenza del fallimento ricollegabile alla sentenza dichiarativa, la quale costituisce l'inizio della procedura liquidatoria, cui appartengono la formazione dello stato passivo e le relative opposizioni; ne consegue che, per le predette procedure, avverso la decisione assunta dal giudice delegato, va proposta - nei termini di cui all'art. 99 legge fall. testo previgente alla riforma - prima opposizione allo stato passivo avanti al tribunale e, contro la relativa decisione, appello avanti alla corte d'appello, essendo escluso - e dunque da dichiararsi inammissibile - che contro la sentenza resa dal tribunale sia proponibile il ricorso diretto per cassazione, previsto invece solo per i fallimenti dichiarati dopo l'entrata in vigore del detto decreto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28885 del 27/12/2011

 

 

 

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