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Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Fissazione della data di scadenza dell'ultimo pagamento

Fallimento - Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Fissazione della data di scadenza dell'ultimo pagamento - Termine per la richiesta di risoluzione - Decorrenza. Il termine per proporre il ricorso volto alla risoluzione del concordato preventivo decorre, ai sensi dell'art. 137 legge fall., dalla data di scadenza fissata per l'ultimo pagamento previsto nel concordato, mentre soltanto allorché questa data non sia stata fissata il termine annuale, entro cui può richiedersi la risoluzione del concordato, decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione che si compiono non soltanto con la vendita dei beni, dell'imprenditore, nonché con la predisposizione e comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27666 del 20/12/2011

Fallimento - Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Fissazione della data di scadenza dell'ultimo pagamento - Termine per la richiesta di risoluzione - Decorrenza.


Il termine per proporre il ricorso volto alla risoluzione del concordato preventivo decorre, ai sensi dell'art. 137 legge fall., dalla data di scadenza fissata per l'ultimo pagamento previsto nel concordato, mentre soltanto allorché questa data non sia stata fissata il termine annuale, entro cui può richiedersi la risoluzione del concordato, decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione che si compiono non soltanto con la vendita dei beni, dell'imprenditore, nonché con la predisposizione e comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27666 del 20/12/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27666 del 20/12/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Minore Mariano, dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Trapani del 23/11/1992, veniva ammesso a concordato fallimentare giusta sentenza di omologazione dello stesso tribunale del 22 aprile 2003.
Con la predetta statuizione il collegio, nel disporre il pagamento delle spese di giustizia e dei creditori privilegiati per intero, nonché dei creditori chirografari nella misura del 40%, ammetteva l'intervento del terzo assuntore Ediltek s.r.l., prevedendo l'accollo cumulativo dei debiti fallimentari in capo al predetto assuntore. A distanza di più di due anni dall'omologazione il curatore proponeva innanzi al tribunale di Trapani giudizio di risoluzione di concordato fallimentare, ai sensi dell'art. 137, L. Fall., nei confronti del Minore deducendo che il fallito non aveva ancora data adempimento agli obblighi contratti in seno alla proposta di concordato siccome approvata dal Tribunale.
Si costituiva il Minore, il quale opponeva che la ragione della mancata esecuzione del concordato va ricercata nell'accertata errata ammissione nello stato passivo decretata per il credito del Banco di Sicilia s.p.a., dal quale non erano stati sottratti dei versamenti effettuati a deconto dell'esposizione debitoria del Minore anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Eccepiva in ogni caso e preliminarmente la decadenza dall'azione di risoluzione di cui all'art. 137 L. Fall. stante il decorso, a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (14/5/2003), del temine di sei mesi fissato in sentenza per l'ultimo pagamento stabilito nel concordato.
Il tribunale di Trapani, con sentenza depositata il 19.7.05 dichiarava risolto il concordato fallimentare e disponeva la riapertura della procedura fallimentare.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il Minore sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il fallimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto che non si fosse verificata alcuna decadenza dal termine perentorio stabilito dall'art. 137, L. Fall. per chiedere la risoluzione del concordato. Con il secondo motivo lamenta la mancata pronuncia del tribunale sulla domanda di annullamento del concordato proposta dal fallimento. Il primo motivo è fondato.
Il Tribunale di Trapani ha pronunziato la risoluzione ritenendo che il termine decadenziale di cui all'art. 137, L. Fall. cominciasse a decorrere solo dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione. Tale assunto è erroneo alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto occasione di precisare che solo nel caso in cui non sia stata fissata, nel concordato, la data di scadenza dell'ultimo pagamento, costituente, ai sensi degli artt. 137 e 186, L. Fall. il dies a quo della decorrenza del termine annuale entro cui può richiedersi la risoluzione del concordato, questo termine decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione, che si compiono non soltanto con la vendita dei beni dell'imprenditore, nonché con la predisposizione e comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive. (Cass. 2423/74). Nel caso di specie la sentenza di omologazione è passata in giudicato il 14.5.03 per cui, avendo la sentenza di omologazione stabilito che l'ultimo pagamento doveva avvenire entro sei mesi dal detto passaggio in giudicato, lo stesso doveva essere effettuato entro il 14.11.03 con la conseguenza che la richiesta di risoluzione doveva essere proposta entro il 14.11.04 mentre, invece, la stessa è stata presentata il 10.5.05 Tale tardiva presentazione oltre l'anno dalla scadenza del termine rende ininfluente dirimere la questione sulla quale esiste un antico contrasto di giurisprudenza di questa Corte e, cioè, se la disposizione dell'art. 137, L. Fall. secondo cui, qualora la domanda di risoluzione del concordato fallimentare sia stata tempestivamente proposta nel termine di cui all'art. 137, L. Fall., retroagendo la pronuncia di accoglimento alla data della domanda, l'azione deve ritenersi ritualmente proposta e la risoluzione validamente pronunciata, anche se, nel corso del procedimento volto alla dichiarazione della risoluzione , venga a scadere il termine di un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato. (Cass 2103/73, oppure se per l'osservanza del menzionato termine di decadenza, deve aversi riguardo unicamente alla pronuncia del provvedimento di risoluzione, con la conseguenza che questo non può essere adottato dopo la sua scadenza, ancorché la relativa domanda sia stata anteriormente proposta. (Cass. 9118/87).
Nel caso di specie infatti non solo la pronuncia di risoluzione è intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 137, L. Fall., ma anche la domanda di risoluzione è stata proposta dopo tale termine. Il secondo motivo è assorbito. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata. Sussistendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda di risoluzione del concordato.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta la domanda di risoluzione del concordato. Condanna il fallimento di Minore Mariano al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate in Euro 1500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge, nonché alle spese di giudizio di merito liquidate in Euro 1000,00 per onorari, Euro 400,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it