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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18082 del 10/07/2018

Pegno a garanzia di debito altrui - Fallimento del terzo datore della garanzia - Ammissione al passivo del creditore pignoratizio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

I titolari di diritti reali di garanzia (nella specie, pegno di polizze) costituiti dal terzo non debitore, successivamente fallito, per le obbligazioni assunte tra altri soggetti, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 legge fall., atteso che questa disposizione non sottopone a concorso la posizione soggettiva del beneficiario della garanzia, il quale non è creditore diretto del fallito e perché, ove se ne volesse estendere l'ambito di applicazione fino a comprendere anche l'accertamento del diritto verso il fallito, quale terzo datore della garanzia, si verrebbe ad introdurre un anomalo contraddittorio con una ulteriore parte, ossia quella corrispondente al debitore garantito proprio dalla garanzia data dal fallito.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18082 del 10/07/2018