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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18723 del 13/07/2018

Qualificazione dell’impresa come artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, c.c. - Modifica intervenuta con l’art. 36 del d.l. n. 5 del 2012 - Condizioni per il riconoscimento - Sufficienza dell’iscrizione all'albo - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18723 del 13/07/2018