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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19003 del 31/07/2017

Giudizio di opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Nuove eccezioni proponibili dal curatore - Preclusione di cui all'art. 345 c. p. c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19003 del 31/07/2017