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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15479 del 22/06/2017

Prededucibilità dei crediti del subappaltatore in ipotesi in cui il committente sia la P.A. - Condizioni - Sicuro ed indubbio vantaggio per la massa - Necessità - Onere di allegazione da parte del subappaltatore.

L’ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione può trovare riscontro solo se ed in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio consistente nel pagamento di una maggior somma da parte del committente P.A. la quale subordini tale pagamento alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi dell’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, sicchè è necessaria l’allegazione, da parte del subappaltatore-creditore, di un’effettiva e concreta funzionalità del pagamento alla procedura concorsuale.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15479 del 22/06/2017