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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere – Cass. n. 19795/2016

Revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Esistenza di procedure esecutive mobiliari - Prova della "scientia decotionis" - Insufficienza - Fondamento.

L'esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico del debitore non costituisce, di per sé, prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto convenuto in un'azione revocatoria fallimentare, non essendo dette procedure soggette a forme di pubblicità, a differenza di quanto è previsto per quelle immobiliari.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19795 del 04/10/2016

 

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