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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - in genere – Cass. n. 19795/2016 (02)

Azione revocatoria fallimentare - Fallimento del convenuto nelle more del giudizio - Competenza del tribunale che dichiarato fallito il debitore che ha compiuto l'atto a decidere la revocatoria - Sussistenza - Pronunce consequenziali di pagamento e di restituzione - Competenza del tribunale che ha dichiarato fallito quel convenuto - Modalità attuative.

 

Qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, il tribunale che ha pronunciato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a dichiararne l'inefficacia (o meno), mentre le statuizioni di pagamento o di restituzione ad essa consequenziali competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del suddetto convenuto, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19795 del 04/10/2016

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