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Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 576 del 15/01/2015

Definitivo accertamento del credito - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Credito portato da ordinanza ex art. 186 bis cod. proc. civ. - Sufficienza - Fondamento.

In tema di fallimento, poiché, ai sensi dell'art. 5 legge fall., lo stato d'insolvenza non presuppone il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l'esecutività del titolo, per poter chiedere il fallimento è sufficiente un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 186 bis cod. proc. civ., la quale costituisce valido titolo esecutivo per la somma per la quale è emessa, conserva la sua efficacia in caso di estinzione del giudizio e definisce direttamente una parte del merito.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 576 del 15/01/2015