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Fallimento - effetti - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014

Cessione di credito - Fallimento del cedente - Opponibilità della cessione al fallimento - Condizioni e limiti.

Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2), cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014