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Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 15691/2011

Delegazione attiva - Mezzo anormale di pagamento - Configurabilità - Conseguenze - Azione revocatoria - Esperibilità - Convinzione da parte del creditore dell'utilizzazione da parte del "solvens" di denaro proprio - Irrilevanza.

Al fine della esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fallimentare, mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari; ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la "par condicio creditorum", di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, non rilevando la convinzione del creditore, che risulti consapevole dello stato d'insolvenza dell'obbligato, in ordine alla utilizzazione da parte del "solvens" di denaro proprio.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15691 del 15/07/2011

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