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Fallimento - Liquidazione coatta amministrativa Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 605 del 11/01/2013

Azione revocatoria fallimentare - Termine di prescrizione - Individuazione - Decorrenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 605 del 11/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 605 del 11/01/2013 

In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 203 legge fall. identifica il periodo sospetto per la proposizione dell'azione revocatoria ma non detta il regime dell'esercizio di tale azione, con riguardo al termine di prescrizione - ora di decadenza, alla stregua di quanto sancito dall'art. 69-bis legge fall., introdotto dall'art. 55 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, inapplicabile alla specie "ratione temporis" - e alla sua decorrenza. Ne consegue che il menzionato termine, secondo la disciplina anteriore alla riforma, va desunto dall'art. 2903 cod. civ., e, poiché per l'esercizio dell'azione in parola sono indispensabili la nomina del liquidatore e la dichiarazione giudiziale di insolvenza, per la identificazione del "dies a quo" occorre far riferimento ai due eventi congiunti dell'accertamento giudiziale predetto e del provvedimento che ordina la liquidazione.