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Fallimento - Ripartizione dell'attivo Ordine di distribuzione

Creditoi privilegiati  Proposizione della domanda di ammissione al passivo da parte di uno studio associato - Esclusione della personalità del rapporto d'opera - Presunzione - Sussistenza - Conseguenze - Esclusione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. - Prova della cessione del credito spettante al singolo associato - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11052 del 02/07/2012

 

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11052 del 02/07/2012

La proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale, e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., salva l'allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.).

 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36,  Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 n. 2