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Fallimento Effetti sugli atti pregiudizievoli ai cresitori

Azione revocatoria - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Conto affidato - Rimessa effettuata senza sconfinamento di fido - Carattere solutorio - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11054 del 02/07/2012

 

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11054 del 02/07/2012

In tema di revocatoria fallimentare, nel caso di conto affidato e di rimessa effettuata ad una data in cui non vi era stato sconfinamento di fido, il carattere solutorio va escluso, salvo che sussistano specifiche circostanze di fatto, che depongano in senso contrario; a tal fine non sono sufficienti il sostanziale congelamento del conto affidato in un certo arco di tempo e neppure il mero dato obiettivo del suo andamento storico ovvero la circostanza che la provvista ripristinata non sia stata riutilizzata, occorrendo la sua anticipata chiusura oppure l'indisponibilità della provvista conseguente al rifiuto della banca di rilasciare blocchetti di assegni, ovvero, ancora, la sua iniziativa volta a trasformare le rimesse effettuate nell'ambito del fido in atti solutori.

 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2