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Fallimento - Apertura e dichiarazione di fallimento - Competenza per territorio - Cass. n. 12557/2012


Fallimento - Apertura e dichiarazione di fallimento - Competenza per territorio
Dichiarazione di fallimento della società - Criterio determinativo della competenza per territorio - Sede legale - Presunzione relativa di coincidenza con la sede effettiva - Rilevanza del collegamento societario - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 19/07/2012


Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 19/07/2012

La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento della società si radica, ai sensi dell'art. 9 legge fall., presso la sede legale della società medesima, dovendosi presumere che essa sia anche la sede effettiva, salva prova contraria ad onere della parte che afferma la competenza di un diverso foro.

 

Ai fini della prova contraria, non è sufficiente allegare che la sede effettiva della società fallenda si trovi nel luogo in cui è il centro direttivo del gruppo del quale la società medesima fa parte, atteso che il collegamento societario, se non mette capo a una direzione unitaria delle singole imprese, non sposta l'attività direttiva, amministrativa e organizzativa di ciascuna impresa partecipante.

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

12557

2012