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litisconsorzio - necessario - in genere – Fallimento di una società con estensione ai soci illimitatamente responsabili - Opposizione alla dichiarazione di fallimento proposta dai soci - Giudizio conseguente - Litisconsorzio necessario con la società - Su

fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Concordato preventivo con cessione dei beni - Risoluzione - Dichiarazione di fallimento di una società di persone esteso ai soci - Opposizione dei singoli soci - Litisconsorzio necessario della società - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26108 del 30/10/2008

In tema di fallimento dichiarato in esito alla risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni a carico di società di persone, con estensione ex art. 147 legge fall. ai soci illimitatamente responsabili, nel giudizio di opposizione instaurato da questi ultimi non sussiste litisconsorzio necessario in capo alla società, considerato che il diritto di difesa dell'originario soggetto fallito trova adeguata tutela nella possibilità di partecipare al giudizio di opposizione spiegando in esso intervento volontario ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26108 del 30/10/2008

Legge Falliment. art. 18, Legge Falliment. art. 147,