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Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19729 del 02/10/2015

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Revocatoria fallimentare - Oneri economici posti a carico dei creditori precedenti all'apertura della procedura in vista del perseguimento di interessi pubblici - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19729 del 02/10/2015

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della l. n. 95 del 1979, per violazione degli artt. 42, comma 3, e 53 Cost., avuto riguardo agli oneri economici posti a carico dei creditori precedenti all'apertura della procedura per effetto delle revocatorie ex art. 67 della l.fall., in vista del perseguimento di interessi pubblici, quali il salvataggio dell'impresa e il mantenimento dei livelli occupazionali, trovando giustificazione tali azioni nell'esigenza di ricostruire il patrimonio della società in liquidazione al fine di garantire la "par condicio creditorum", principio informatore delle procedure concorsuali, inclusa quella di amministrazione straordinaria.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19729 del 02/10/2015