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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19797 del 05/10/2015

Notifica del ricorso e del decreto di convocazione a mezzo polizia giudiziaria - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19797 del 05/10/2015

La notificazione, tramite polizia giudiziaria, del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione, ancorché avvenuta senza il provvedimento presidenziale che motivatamente l'abbia disposta, ex art. 15, comma 5, l.fall., giustificandola con ragioni di urgenza, non è inesistente, bensì nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicché il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario, nonché, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19797 del 05/10/2015