Skip to main content

fallimento‭ ‬-‭ ‬effetti‭ ‬-‭ ‬per i creditori‭ ‬-‭ ‬debiti pecuniari‭ ‬-‭ ‬compensazione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14418‭ ‬del‭ ‬07/06/2013‭

Giudizio promosso dal fallimento per il recupero di un credito del fallito‭ ‬-‭ ‬Credito opposto in compensazione‭ ‬-‭ ‬Eccezione riconvenzionale‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Elementi distintivi dalla domanda riconvenzionale‭ ‬-‭ ‬Criteri.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14418‭ ‬del‭ ‬07/06/2013‭


Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito,‭ ‬il convenuto può eccepire in compensazione,‭ ‬in via riconvenzionale,‭ ‬l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento,‭ ‬non operando‭ ‬al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt.‭ ‬93‭ ‬e ss.‭ ‬legge fall.,‭ ‬atteso che tale eccezione‭ ‬-‭ ‬diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale,‭ ‬il cui‭ "‬petitum‭" ‬riguarda,‭ ‬invece,‭ ‬una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole,‭ ‬di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte,‭ ‬una volta operata la compensazione‭ ‬-‭ ‬è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto,‭ ‬totale o parziale
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14418‭ ‬del‭ ‬07/06/2013‭