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fallimento‭ ‬-‭ ‬società e consorzi‭ ‬-‭ ‬organi‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13378‭ ‬del‭ ‬12/06/2014‭

Azione di responsabilità verso gli amministratori ex art.‭ ‬146‭ ‬legge fall.‭ ‬-‭ ‬Azione dei creditori sociali‭ ‬-‭ ‬Termine di prescrizione‭ ‬-‭ ‬Decorrenza‭ ‬-‭ ‬Dalla data in cui risulta l'insufficienza patrimoniale‭ ‬-‭ ‬Presunzione‭ "‬iuris tantum‭" ‬di corrispondenza con la dichiarazione di fallimento‭ ‬-‭ ‬Fattispecie in tema di controllo.‭ ‬
società‭ ‬-‭ ‬di capitali‭ ‬-‭ ‬società per azioni‭ ‬-‭ ‬organi sociali‭ ‬-‭ ‬amministratori‭ ‬-‭ ‬responsabilità‭ ‬-‭ ‬verso i creditori sociali‭ ‬-‭ ‬In genere.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13378‭ ‬del‭ ‬12/06/2014‭


L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art.‭ ‬2394‭ ‬cod.‭ ‬civ.‭ ‬promossa dal curatore fallimentare ex art.‭ ‬146‭ ‬legge fall.‭ (‬nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs.‭ ‬9‭ ‬gennaio‭ ‬2006,‭ ‬n.‭ ‬5,‭ ‬applicabile‭ "‬ratione temporis‭") ‬è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità,‭ ‬da parte dei creditori,‭ ‬dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti‭ (‬e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione‭)‬,‭ ‬che,‭ ‬a sua volta,‭ ‬dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica‭ (‬art.‭ ‬2740‭ ‬cod.‭ ‬civ.‭)‬,‭ ‬non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art.‭ ‬5‭ ‬della legge fall.,‭ ‬derivante,‭ "‬in primis‭"‬,‭ ‬dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito.‭ ‬In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore,‭ ‬sussiste una presunzione‭ "‬iuris tantum‭" ‬di coincidenza tra il‭ "‬dies a quo‭" ‬di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento,‭ ‬spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha confermato la sentenza di merito sul presupposto che l'ammissione della società controllante all'amministrazione controllata non fosse sufficiente a vincere la menzionata presunzione,‭ ‬in quanto,‭ ‬da un lato,‭ ‬la diversità soggettiva tra le due società impediva di ritenere automaticamente estensibili alla controllata le difficoltà economiche della controllante e,‭ ‬dall'altro,‭ ‬il presupposto oggettivo dell'amministrazione controllata,‭ ‬cioè la temporanea difficoltà di adempiere le obbligazioni,‭ ‬è concetto diverso dallo stato di insolvenza‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13378‭ ‬del‭ ‬12/06/2014‭