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fallimento‭ ‬-‭ ‬apertura‭ (‬dichiarazione‭) ‬di fallimento‭ ‬-‭ ‬sentenza dichiarativa‭ ‬-‭ ‬opposizione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13505‭ ‬del‭ ‬13/06/2014‭

Reclamo‭ ‬-‭ ‬Effetto devolutivo‭ ‬-‭ ‬Limiti‭ ‬-‭ ‬Nuovi motivi‭ ‬-‭ ‬Inammissibilità‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13505‭ ‬del‭ ‬13/06/2014‭


Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento,‭ ‬limitatamente ai procedimenti in cui trovi applicazione la riforma di cui al d.lgs.‭ ‬12‭ ‬settembre‭ ‬2007,‭ ‬n.‭ ‬169,‭ ‬è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno,‭ ‬ma tale affermazione non implica che sia sufficiente ed idonea a provocare il secondo giudizio la mera richiesta di riesame,‭ ‬perfino senza enunciazione dei motivi.‭ ‬Ne consegue che,‭ ‬pur se risulti attenuato il requisito dell'art.‭ ‬342‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬nondimeno‭ ‬è inammissibile la deduzione di motivi di impugnazione nuovi e diversi rispetto a quelli tempestivamente addotti con l'atto introduttivo.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva escluso l'ammissibilità della memoria contenente motivi aggiunti e depositata successivamente al ricorso‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13505‭ ‬del‭ ‬13/06/2014‭