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concordato preventivo‭ ‬-‭ ‬ammissione‭ ‬– Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12533‭ ‬del‭ ‬04/06/2014

Irregolarità contabili‭ ‬-‭ ‬Equiparabilità agli atti di frode ex art.‭ ‬173‭ ‬legge fall.‭ ‬-‭ ‬Condizioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12533‭ ‬del‭ ‬04/06/2014


Gli atti di frode commessi‭ ‬prima dell'ammissione alla procedura di concordato,‭ ‬previsti dall'art.‭ ‬173,‭ ‬primo comma,‭ ‬legge fall.,‭ ‬esigono che la condotta del debitore sia volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori,‭ ‬cioè tali che,‭ ‬da un lato,‭ ‬se conosciute,‭ ‬avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e,‭ ‬dall'altro,‭ ‬siano state‭ "‬accertate‭" ‬dal commissario giudiziale,‭ ‬cioè da lui‭ "‬scoperte‭"‬,‭ ‬essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori.‭ ‬Le mere irregolarità contabili,‭ ‬quindi,‭ ‬possono essere configurabili come atti di frode,‭ ‬come tali ostative all'ammissione ed all'omologazione del concordato,‭ ‬solo se ne sia puntualmente dimostrata la valenza decettiva per il ceto creditorio.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12533‭ ‬del‭ ‬04/06/2014