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concordato preventivo‭ ‬– ammissione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12549‭ ‬del‭ ‬04/06/2014 doppia

Concessione di termine al debitore‭ ‬-‭ ‬Inammissibilità dichiarata per altre ragioni‭ ‬-‭ ‬Violazione del principio del contraddittorio‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12549‭ ‬del‭ ‬04/06/2014


In tema di ammissione al concordato preventivo,‭ ‬il tribunale,‭ ‬quando concede il termine previsto dall'art.‭ ‬162,‭ ‬primo comma,‭ ‬legge fall.‭ ‬per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti,‭ ‬esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non‭ ‬è titolare di alcun diritto,‭ ‬avendo piuttosto l'obbligo di corredare la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dall'art.‭ ‬161‭ ‬legge fall.‭ ‬Ne consegue che l'assenza di relazione fra il contenuto del richiesto chiarimento e le ragioni dell'inammissibilità non violano il principio del contraddittorio e non danno luogo ad alcuna nullità.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12549‭ ‬del‭ ‬04/06/2014