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organi preposti al fallimento‭ ‬-‭ ‬curatore‭ ‬-‭ ‬poteri‭ ‬-‭ ‬rappresentanza giudiziale‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26359‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭

Autorizzazione del giudice delegato per ogni grado del giudizio‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Mancanza‭ ‬-‭ ‬Difetto di legittimazione processuale‭ ‬-‭ ‬Invito del giudice a provvedervi‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Limiti‭ ‬-‭ ‬Nel giudizio di merito‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Nel giudizio di cassazione‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26359‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭


Il curatore del fallimento,‭ ‬pur essendo parte nelle controversie fallimentari,‭ ‬non ha capacità processuale autonoma,‭ ‬bensì condizionata all'autorizzazione del giudice delegato,‭ ‬che deve essere rilasciata in relazione a ciascun grado di giudizio tant‭'‬è che,‭ ‬in mancanza,‭ ‬sussiste il difetto di legittimazione processuale,‭ ‬rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di questione inerente la‭ "‬legitimatio ad processum‭"‬.‭ ‬Peraltro,‭ ‬mentre nelle fasi di merito il giudice,‭ ‬che ne rilevi l'assenza,‭ ‬può invitare il curatore a munirsene,‭ ‬nel giudizio di legittimità non sussiste un analogo potere poiché la peculiare natura di quest'ultimo,‭ ‬caratterizzato dall'assenza di attività istruttoria e dalle rigide formalità che disciplinano il deposito dei documenti‭ (‬ammissibili con le forme e i limiti di cui all'art.‭ ‬372‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭)‬,‭ ‬esclude la possibilità per il giudicante di invitare una delle parti a depositare documenti mancanti.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26359‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭